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Limiti circolazione quote societarie

Il Codice Civile ammette la libera circolazione delle partecipazioni all'interno delle società, a meno che nell'atto costitutivo non siano presenti disposizioni differenti. Il principio della libera circolazione è del tutto lecito, considerando che nel corso del tempo molte dinamiche all'interno di un'azienda potrebbero cambiare. Del resto, una società è inevitabilmente composta da almeno due persone. Non è, però, detto che debbano far parte di un'impresa sempre gli stessi soggetti.


Da questo punto di vista è doveroso sottolineare le differenze che sussistono tra le società di capitali e le società di persone, anche e soprattutto in relazione all'argomento della circolazione delle quote societarie. Una società di capitali vanta una propria autonomia patrimoniale. I soci sono responsabili delle obbligazioni solo nei limiti del capitale investito. Diverso è, invece, il caso delle società di persone, nelle quali l'impresa non è autonoma sotto il profilo patrimoniale. Non a caso, i soci rispondono delle obbligazioni eventualmente anche con il loro patrimonio personale.


Da ciò consegue che, in linea generale, è potenzialmente più semplice e sottoposta a meno vincoli la cessione di quote nelle società di capitali rispetto alla vendita delle stesse all'interno di una società di persone.


Al netto delle considerazioni poc'anzi effettuate sull'imprevedibilità degli scenari evolutivi di un'impresa, vale la pena sottolineare che un'impresa ha comunque bisogno di stabilità. Per tale ragione, già in fase di costituzione di una società oppure in un momento successivo, i soci potrebbero accordarsi sulla possibilità di inserire delle clausole che vadano a limitare la circolazione delle quote societarie. In questo articolo andremo, dunque, a vedere quali sono le principali clausole utilizzate per questo scopo, limitatamente alle società di capitali. Nelle società di persone, infatti, le quote societarie, di per sé, non sono liberamente trasferibili ma serve il consenso di tutti i soci.


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Divieto di trasferimento


È possibile vietare del tutto il trasferimento delle quote societarie? La risposta è sì ma ci sono dei limiti che vanno considerati, nonché delle distinzioni da effettuare in base alla tipologia di società di capitali di cui si parla. Nelle società per azioni, è possibile impedire la cessione delle quote soltanto per 5 anni dalla costituzione della stessa o dalla data in cui è stata inserita tale clausola nello statuto. Tale divieto può essere rinnovato, sempre nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa. A meno che tale possibilità non sia stata esclusa dalla clausola, i soci che non intendono rinnovare tale divieto possono avvalersi del diritto di recesso.


Nelle società a responsabilità limitata, invece, non esistono limiti temporali che possono essere applicati al divieto di trasferimento. Deve, però, essere fatta la possibilità, sia per i soci che per gli eredi, di esercitare il diritto di recesso. Nello statuto, però, potrebbe essere inserita una clausola che impedisce ai soci o agli eredi di avvalersi dell'opzione del recesso prima che siano trascorsi due anni dalla costituzione dell'impresa o dall'acquisto della quota.


Divieto relativo di trasferimento


La legge ammette la possibilità di un divieto relativo di trasferimento, cioè di un divieto che vale solo al verificarsi di determinate circostanze. Il limite potrebbe essere di natura soggettiva, nel senso che potrebbe essere prevista la possibilità di impedire che le quote vengano cedute ad un determinato soggetto o a specifiche categorie di soggetti.


Si parla, invece, di limiti causali quando s'intende avvalersi della possibilità di vietare o consentire la cessione delle quote per causa di morte, a titolo gratuito o per atto tra vivi. Il limite è, infine, di natura oggettiva se viene imposto il divieto di formare sulle quote o sulle azioni il pegno o l'usufrutto.


Clausola di prelazione


Una delle clausole maggiormente utilizzate in tema di limiti alla circolazione delle quote societarie è quella di prelazione. Si tratta della possibilità di dare priorità, in caso di cessione delle quote, ad un socio che fa già parte della società piuttosto che ad un terzo. L'acquisto della quota da parte di un altro socio, infatti, va interpretato come volontà di dare continuità all'assetto societario. Infatti, l'ingresso di un terzo soggetto potrebbe, in qualche modo, alterare gli equilibri. Con la clausola di prelazione, bisognerà dare la possibilità in primis ai soci di acquistare la quota.


La clausola di prelazione può essere propria oppure impropria. Si parla di clausola propria quando il socio che intende acquistare la quota è tenuto ad offrire a chi vende le stesse condizioni che il cedente aveva concordato con il terzo. La clausola di prelazione è, invece, impropria quando la cessione viene effettuata sulla base di determinati criteri selezionati dai soci oppure da un arbitratore.


Clausola di gradimento


Sia nelle società a responsabilità limitata che nelle società per azioni è prevista la possibilità di inserimento delle cosiddette clausole di gradimento. Grazie a questa clausola è possibile impedire che soggetti poco graditi agli altri soci possano entrare a far parte della società. In tal senso, si può imporre l'obbligo di acquisto della quota agli altri soci, prevedere l'opzione del recesso oppure presentare all'attenzione della società un socio ad essa gradito.


In termini giuridici, è necessario distinguere tra gradimento mero e non mero. Si parla di gradimento non mero quando al cessionario, ai fini del gradimento da parte degli altri soci, viene richiesto il possesso di determinati requisiti. Il gradimento è, invece, mero quando, ai fini della cessione, serve esclusivamente il consenso degli altri soci, i quali potranno decidere liberamente e senza obbligo di motivare o giustificare la loro decisione.


In tal senso, è necessario specificare che nelle S.p.A. solo chi fa parte della società può esprimere il gradimento. Diverso è, invece, il caso delle società a responsabilità limitata dove il consenso può essere demandato anche a soggetti che non fanno parte della società.


Non è da escludere a priori la possibilità di inserimento all'interno dello statuto societario sia di clausole di gradimento che di prelazione. La contemporanea presenza di entrambe le clausole, infatti, rafforza il progetto societario di limiti alla circolazione delle quote. In caso di dubbi su come inserire nel modo corretto le clausole all'interno dello statuto è possibile rivolgersi ad un notaio e avvalersi di una consulenza notarile.

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