La cessione delle quote in una società di persone è un contratto attraverso il quale un soggetto cede le proprie quote di partecipazione ad un terzo oppure ad un altro socio. Le norme che regolano il trasferimento di quote all'interno di una società di persone sono, in parte, differenti e, se vogliamo, più stringenti rispetto a quelle che disciplinano la vendita di quote nelle società di capitali. Il motivo è presto detto: nelle società di persone i soggetti che ne fanno parte rispondono delle obbligazioni col proprio patrimonio. Invece, in quelle di capitali, i soci intervengono nei limiti del capitale investito nella società.
È importante, in primo luogo, sapere che esistono diverse tipologie di società di persone:
In questo articolo andremo a descrivere nel dettaglio similitudini e differenze relative a come avviene la cessione delle quote nelle varie società di persone.
Una società semplice può essere costituita da due o più persone che si mettono insieme per svolgere in maniera congiunta un'attività economica. Per le società semplici non è prevista l'autonomia patrimoniale. Sono i soci a stabilire le regole organizzative della società, attraverso un accordo che può essere redatto in forma scritta oppure tramite un contatto sociale. Sotto il profilo gestionale, per le società semplici è necessario seguire i dettami stabiliti dal codice civile. I soci della società semplice sono legittimati a prendere parte alle decisioni aziendali e a riscuotere la quota ad essi spettante, frutto degli utili generati dall'attività economica.
Se da un lato i soci hanno dei diritti, dall'altro ci sono anche degli obblighi. In particolare, il socio deve apportare il proprio contributo, sotto il profilo finanziario e in base alle quote stabilite dal contratto associativo, affinché possa essere raggiunto l'obiettivo stabilito nell'oggetto sociale. In queste società, ogni socio ha la responsabilità delle azioni compiute all'interno della stessa. Pertanto, in presenza di debiti, spetterà ai soci stessi appianarli.
Nel momento in cui uno dei soci matura la decisione di lasciare la società, è opportuno darne apposita comunicazione agli altri soci. Potrebbe, infatti, accadere che un altro socio sia interessato ad acquistare la quota del cedente. Una volta individuato l'acquirente e dopo aver ottenuto il benestare degli altri soci, è possibile procedere con la stipula dell'atto di cessione delle quote.
Si tratta di un atto che va perfezionato alla presenza del notaio, il quale dovrà poi provvedere a registrarlo presso il Registro delle Imprese. È importante che il notaio, già prima dell'atto, metta al corrente le parti rispetto ai costi notarili da sostenere. Se, in genere, chi acquista la quota deve farsi carico degli onorari e delle imposte legate all'operazione, è fondamentale che anche il cedente sia consapevole delle possibili implicazioni fiscali a cui andrà incontro. Infatti, qualora la cessione della quota produca una plusvalenza, essa sarà soggetta all'imposta sostitutiva del 26%.
Prima di affrontare il passaggio relativo alle modalità di cessione delle quote nelle società in accomandita semplice è doveroso un breve excursus sulle caratteristiche di queste società. Le S.a.s sono composte da due tipologie differenti di soci:
Il socio accomandatario vanta certamente maggiori responsabilità, in quanto è il soggetto che amministra e gestisce la società. L'accomandatario, inoltre, risponde illimitatamente rispetto ad eventuali debiti contratti dall'azienda mentre l'accomandante non risponde oltre i limiti della propria quota partecipativa. L'articolo 2322 del Codice Civile stabilisce che la sola quota del socio accomandante può essere trasmessa per motivi di morte. Non è da escludere la possibilità che la quota venga ceduto con effetto verso la società, a condizione che vi sia il consenso dei soci che detengono la maggioranza del capitale.
Qualora dovesse venire a mancare il socio accomandatario, spetterà agli altri soci liquidare la quota del defunto agli eredi. Sono, però, disponibili ulteriori due opzioni: la prima è lo scioglimento della società, la seconda è che l'erede possa entrare a far parte della società al posto del defunto, a patto che vi sia il consenso di tutti i soci.
Il consenso degli altri soci è sempre richiesto se la cessione delle quote avviene tra vivi. C'è, però, da precisare che il socio accomandatario, in linea generale, non può cedere la propria quota, a meno che non sia intenzionato a lasciare la società. In ogni caso, è necessario il consenso degli altri soci, vista la delicatezza e l'importanza del ruolo esercitato dall'accomandatario all'interno della società.
Per quanto concerne la cessione delle quote del socio accomandante, in genere essa è a titolo oneroso ma non è esclusa l'opzione della donazione. Da un punto di vista formale, si procede con la stipula di un atto notarile, alla presenza degli altri soci, del cedente e del cessionario. A seguito della registrazione dell'atto presso il Registro delle Imprese, la modifica diventa effettiva.
Le società in nome collettivo sono società che non hanno personalità giuridica e nelle quali i soci hanno una responsabilità illimitata e solidale per quanto concerne le obbligazioni sociali. Ogni socio ha il diritto di amministrare la società, non necessariamente in maniera congiunta con gli altri soci. Questo significa che non è richiesto il consenso degli altri soci per effettuare la maggior parte delle operazioni. Chiaramente, su accordo tra i soci, potrebbero applicarsi disposizioni differenti sia per quanto concerna la gestione amministrativa sia per quanto riguarda altri aspetti, come ad esempio la cessione delle quote.
In linea generale, trattandosi di una modifica del contratto sociale, la cessione delle quote richiede il consenso di tutti i soci della Snc e può essere effettuata tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora uno dei soci volesse cedere la quota all'altro e i soci siano soltanto due, la cessione delle quote è valida solo se il cessionario sarà in grado di inserire nella società altri soci. Del resto, trattandosi di una società, la presenza di un solo socio non è ammessa dalla legge e ne causerebbe lo scioglimento, a meno che l'unico socio non provveda a convertirla in una società di capitali. In caso di cessione, rispondono di eventuali debiti in solido sia il cedente che il cessionario. Il cedente è responsabile fino alla data di cessione. Chi acquista, invece, può rispondere delle obbligazioni anche per i debiti contratti prima dell'ingresso in società.
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