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Cessione d'azienda: come funziona e chi paga il notaio?

Cos'è la cessione d'azienda?


La cessione d'azienda è un'operazione che vede coinvolti due soggetti: cedente e cessionario. Il primo è colui che trasferisce l'azienda, cioè l'insieme dei beni predisposti dall'imprenditore per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Il cessionario è colui che, dietro pagamento di una somma di denaro, acquisisce l'azienda. Questa definizione è molto importante poiché consente di distinguere la cessione d'azienda da altre operazioni. Abbiamo infatti visto che è possibile parlare di cessione d'azienda quando vengono trasferiti beni funzionali all'esercizio d'impresa. Se così non fosse si tratterebbe non di una cessione d'azienda, bensì di una normale compravendita di beni.


cessione di azienda


Le fasi della cessione d'azienda


La cessione d'azienda si compone di diverse fasi. In primo luogo, è importante definire l'oggetto della cessione. Ciò in quanto il cedente potrebbe cedere l'intera azienda o soltanto una parte della stessa. In quest'ultimo caso sarebbe più opportuno parlare di cessione di ramo d'azienda. Una volta definito questo aspetto, il cedente dovrà stilare un documento che riporta la situazione patrimoniale dell'azienda, con riferimento alle sole attività e passività coinvolte nell'operazione.


La situazione patrimoniale va analizzata sia sotto il profilo contabile che commerciale. L'azienda potrebbe, infatti, avere un determinato valore in contabilità, non corrispondente però al suo reale valore di mercato. Sono proprio gli aspetti extra contabili che permettono di definire il prezzo di vendita. Dopo aver completato questi passaggi si può procedere con la stesura dell'atto di cessione.


All'interno dell'atto devono essere descritti dettagliatamente i beni che compongono l'azienda, le eventuali autorizzazioni amministrative di cui l'azienda dispone, la situazione extra-contabile e, dunque, le modalità attraverso le quali si è giunti a determinare il prezzo di vendita.


Cessione d'azienda: come vengono gestiti i crediti e i debiti?


È fondamentale che il cessionario venga messo al corrente anche della situazione relativa ai crediti. A tal proposito, può essere utile dare un'occhiata al contenuto dell'articolo 2559 del Codice Civile, il quale stabilisce che la cessione dei crediti che riguardano l'azienda ceduta inizia a sortire i suoi effetti nei confronti dei terzi dal momento in cui il trasferimento viene iscritto nel Registro delle Imprese. Ciò vale anche nel caso in cui l'operazione non venga notificata al debitore. Non è, infatti, richiesta né la notifica al debitore né tantomeno la sua accettazione. Il debitore può essere, però, liberato dal debito in caso di pagamento in buona fede al venditore, anche se il trasferimento risulta già registrato.


Per quanto concerne i debiti, invece, è altrettanto importante conoscere quanto disposto dall'articolo 2560 del Codice Civile. Questo articolo, infatti, rivela che chi vende non è liberato dai debiti che aveva contratto durante l'esercizio dell'attività d'impresa, a meno che non siano i creditori a consentirlo. Se si fa riferimento a questi debiti nelle scritture contabili, anche chi acquista l'azienda risponde degli stessi. Dunque, si configura una sorta di doppia responsabilità, in capo sia al cedente che al cessionario. La legge ha optato per questa soluzione soprattutto per assicurare una maggiore tutela a chi vanta dei crediti nei confronti di un'azienda.


Leggermente diversa è, invece, la questione relativa ai debiti tributari che sono sorti prima della cessione. In tal senso, dovranno essere le parti a stabilire se far rientrare anche questa tipologia di debiti nel valore dell'azienda ceduta. Al di là di questo aspetto, si configura comunque un doppio profilo di responsabilità. Nello specifico, il cessionario è responsabile dei debiti tributari che si riferiscono sia all'anno della cessione che ai due anni precedenti, a condizione che il cedente non sia in grado di ovviare al pagamento. In ogni caso, l'ammontare dei debiti tributari, se pagati dal cessionario, non deve mai superare il valore dell'azienda ceduta.


Cessione d'azienda e contratti in corso


Un altro elemento di grande rilevanza che è importante chiarire all'interno dell'atto di cessione riguarda i contratti. Ci riferiamo ai contratti stipulati dal cedente prima della cessione e che non risultano ancora esauriti al momento del trasferimento. Se nell'atto non viene specificato nulla in merito, la regola generale è che i contratti vengono ereditati da chi compra. L'unica eccezione riguarda i contratti impersonali.


Il soggetto che aveva in corso un contratto con l'azienda può recedere dal contratto entro tre mesi a partire dalla data in cui egli è venuto a conoscenza della cessione. Affinché ciò sia possibile deve, però, sussistere una giusta causa.


Quando si parla di contratti, però, ci si riferisce non solo a quelli commerciali ma anche ai contratti dei lavoratori. In questo caso, l'articolo 2112 del Codice Civile è abbastanza chiaro: la cessione d'azienda lascia invariati i rapporti di lavoro. Per quanto concerne i crediti vantati dal lavoratore al momento della cessione, cedente e cessionario saranno chiamati a rispondere in solido. Il trasferimento dell'azienda non rappresenta di per sé un motivo legittimo di dimissioni da parte del lavoratore, a meno che, nei tre mesi successivi alla cessione, le sue condizioni di lavoro non abbiano subito modifiche sostanziali.


Chi cede può entrare in competizione con chi acquista?


Anche questo è un argomento importante. Bisogna dare un'occhiata all'articolo 2557 del Codice Civile, il quale stabilisce che il cedente, nei cinque anni successivi al trasferimento, non può avviare un'attività che, in qualche modo, possa entrare in competizione con l'azienda ceduta. Su accordo tra le parti, questo quinquennio potrebbe essere ridotto o annullato ma certamente non esteso ulteriormente.

Chi paga il notaio e le altre spese in caso di cessione d'azienda?


Così come avviene per le compravendite immobiliari, anche in caso di cessione d'azienda è la parte acquirente a doversi fare carico dei costi notarili, a meno che le parti non decidano di accordarsi diversamente. Lo stabilisce l'articolo 1475 del Codice Civile. Chi acquista, dunque, dovrà preoccuparsi di procurarsi uno o più preventivi notarili. La consulenza notarile consentirà all'acquirente di conoscere le spese associate all'atto di compravendita dell'azienda, comprensive sia dell'onorario del pubblico ufficiale sia delle tasse.


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Oltre alle spese notarili, però, è importante approfondire anche la gestione delle spese contrattuali. Ricordiamo, infatti, che entro 20 giorni dalla stipula dell'atto, bisognerà procedere con la registrazione del contratto presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Tra l'altro, la registrazione fa scattare un'altra spesa, cioè l'imposta di registro sulla cessione d'azienda. Ci sono, invece, 30 giorni di tempo per depositare l'atto presso il Registro Imprese.


Le tasse legate ad un'eventuale plusvalenza vanno pagate dal cedente nell'anno di stipula del contratto. Se, però, il cedente possedeva l'azienda da almeno tre anni, è possibile dilazionare il pagamento fino a 5 rate annuali di medesimo importo. In caso di vendita effettuata da un imprenditore individuale, però, è possibile optare per la tassazione separata, con aliquota IRPEF calcolata non sull'anno di vendita ma sulla base di una media degli anni precedenti. Non è possibile, però, pagare a rate le tasse sulla plusvalenza.


IVA e imposta di registro sulla cessione d'azienda


Al prezzo di vendita non bisognerà comunque aggiungere l'IVA. La cessione d'azienda è, però, soggetta all'imposta di registro che può essere calcolata in due modi differenti. Se nell'atto il valore di ogni singolo bene è indicato separatamente, va applicata l'aliquota prevista per ogni bene. Contrariamente, si applicherà sull'intero valore un'aliquota del 3% se la cessione non coinvolge beni immobili e del 9% se sono presenti immobili.

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