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Come pagare la casa dal notaio?

Molti pensano che il giorno del rogito sia semplicemente una formalità, in quanto gran parte del lavoro è stato effettuato in precedenza e, dunque, non resta altro che firmare l’atto, con reciproca soddisfazione dei contraenti. Nella maggior parte dei casi è così ma è bene non dare nulla per scontato.


Una domanda che molto spesso gli utenti ci pongono è questa: come faccio a pagare o a riscuotere il prezzo della casa in fase di sottoscrizione del rogito? Chiaramente, se si è giunti alla data di stipula dell’atto è perché esiste presumibilmente un preliminare di vendita e perché c’è un accordo totale tra le parti anche sul prezzo della compravendita. Sei sicuro, però, di aver concordato nei minimi dettagli anche le modalità di pagamento


In questo articolo parleremo proprio di come pagare il prezzo della casa presso lo studio notarile incaricato di redigere l’atto. A tal proposito, puoi usufruire della nostra piattaforma per richiedere un preventivo notaio. Compila il modulo in pochi secondi ed entro 24 ore lavorative riceverai un preventivo completo dei costi da sostenere per il servizio da te richiesto.


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Modalità di pagamento della casa: un argomento spesso sottovalutato


La ragione principale per la quale questo argomento viene, spesso, sottovalutato è abbastanza semplice. La maggior parte di chi acquista casa lo fa avvalendosi di un mutuo. Di conseguenza, si è portati a pensare che il pagamento al venditore venga effettuato dalla banca. Non sempre, però, le cose stanno così.


Partiamo col dire che, in genere, in fase di stipula del preliminare di vendita l’acquirente provvede a liquidare una somma al venditore, a titolo d’anticipo. In questo modo, è possibile conoscere l’importo restante da pagare e si stabilisce che l’operazione venga completata il giorno del rogito.


Fin qui nulla di sbagliato. Non tutti, però, sono a conoscenza dei metodi di pagamento utilizzabili per effettuare il saldo il giorno dell’atto. Ad esempio, non vi è la possibilità di pagare tramite un assegno bancario. È, invece, possibile provvedere al pagamento attraverso un assegno circolare.


A questo punto potrebbero sorgere spontanee delle domande:

  • Se i proprietari dell’immobile sono più persone, a chi viene intestato l’assegno?
  • Se la banca mi concede solo una parte del credito necessario per l’acquisto della casa, come faccio a pagare la differenza?


Come pagare la banca se il venditore ha ancora un mutuo in corso?


La cosa migliore da fare è preparare il taglio assegni, ovvero scrivere in maniera dettagliata come dovranno essere suddivisi i soldi e a chi dovranno essere intestati. Non è da escludere che sulla casa che stai acquistando sia ancora attivo un mutuo. In questo caso, potrebbe essere necessario contattare l’istituto di credito presso il quale il venditore ha acceso il mutuo e richiedere il conteggio estintivo.


Alla banca andrà comunicata, possibilmente in forma scritta, la data del rogito ed è necessario che il conteggio estintivo faccia capo proprio alla data nella quale andrà stipulato il rogito notarile. In questo modo, sarà possibile procedere all’estinzione del mutuo il giorno dell’atto.


La banca sarà, ovviamente, tenuta a rispondere, fornendo il conteggio estintivo, ovvero un documento contenente la cifra esatta che l’istituto di credito dovrà ricevere ai fini dell’estinzione del finanziamento ancora in corso. 


Questo significa che sarà necessario preparare un assegno dell’importo coincidente con la cifra riportata nel conteggio estintivo. Sarà, ovviamente, la tua banca a preparare l’assegno ma è fondamentale che l’istituto di credito del cliente sia molto preciso rispetto all’indicazione esatta dell’intestazione dell’assegno stesso.


Come pagare il venditore?


Una volta regolarizzata la posizione con la banca del venditore per l’estinzione del mutuo, è il momento di concentrarsi sulla restante somma da versare proprio a colui che ti sta vendendo l’immobile.


In caso di immobile intestato a più persone, è necessario che siano gli intestatari a concordare tra di loro le modalità di suddivisione della somma da incassare, per poi comunicarle all’acquirente. Chiaramente, in caso di mutuo ancora in corso, andrà detratta la somma già versata dall’acquirente per l’estinzione del finanziamento.


Anche in tal caso è assolutamente fondamentale prestare attenzione all’intestazione degli assegni. Se, ad esempio, all’anagrafe uno dei proprietari è stato registrato con più di un nome, è importante che l’assegno riporti il nome completo e preciso.


Un nome potrebbe anche essere la risultante di due differenti nomi ma a te interessa sapere in che modo è stata registrata all’anagrafe la persona fisica alla quale andrà intestato l’assegno (ad esempio, Anna Maria o Annamaria?). Possono sembrare delle banalità ma, purtroppo, in caso di informazioni inesatte o incomplete, il rischio che possa saltare l’atto è più che concreto.


Potrebbe capitare che, in caso di immobile intestato a più soggetti, i proprietari non abbiano particolari preferenze rispetto alla ripartizione del pagamento. In questo caso, il consiglio che ci sentiamo di darti è di rivolgerti al notaio che redigerà l’atto o, eventualmente, all’agente immobiliare che si sta occupando dell’operazione.


È una precauzione in più che può aiutarti ad evitare problematiche future, specie se ad esempio l’immobile è stato acquisito per successione e sono presenti vari eredi, con una suddivisione delle quote non omogenea.


Come e quando pagare l’agente immobiliare?


Se stai acquistando un immobile attraverso l’intermediazione di un’agenzia immobiliare, è bene che tu sappia come, in genere, funziona il pagamento delle commissioni. Potresti essere portato a pensare che anche le commissioni vengano pagate il giorno del rogito notarile. Non è da escludere che le cose possano andare in questo modo, ovvero con la consegna dell’assegno proprio davanti al notaio.


L’articolo 1755 del codice civile, in materia di provvigioni dell’intermediatore immobiliare, specifica che il mediatore ha diritto alla provvigione da ambo le parti se l’affare giunge a conclusione in virtù del suo intervento. L’affare è da ritenersi concluso quando sia stato raggiunto un accordo tra le parti. 


Negli acquisti immobiliari, si tende a pensare che l’affare sia da considerare concluso solo in seguito al rogito notarile. In realtà, ai fini del riconoscimento delle commissioni agli agenti, l’affare potrebbe considerarsi concluso anche nel momento in cui l’agente immobiliare ti comunica che la tua proposta è stata accettata


Già in quel momento, dunque, gli agenti immobiliari potrebbero legittimamente chiedere alle parti il saldo della commissione. Se poi l’agente immobiliare dovesse offrire maggiore apertura e disponibilità, il pagamento potrebbe essere rimandato anche alla data di stipula del compromesso o addirittura del rogito.