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Testamento: diritti trasmissibili e non trasmissibili con l'eredità

Quando si parla di diritto successorio ci riferiamo a tutte quelle norme che regolano il passaggio dei beni dal defunto ai suoi eredi e legatari. È importante, in tal senso, analizzare quali sono i diritti trasmissibili e quelli non trasmissibili. 


Quali sono i diritti trasmissibili con l'eredità?


Per trasmissibili, molto semplicemente, ci riferiamo ai diritti che possono essere trasmessi con l'eredità. La regola generale è che possono essere trasmessi i diritti patrimoniali del defunto. Ricordiamo che sono definiti patrimoniali quei diritti che attengono alla sfera economica del soggetto.


I diritti patrimoniali si suddividono in diritti reali e diritti di obbligazione. I diritti reali sono quelli che si riferiscono a dei beni materiali, come ad esempio un immobile. Il diritto di proprietà riconosce al proprietario dell'immobile di abitarvi, vendere l'edificio, donarlo oppure concederlo a terzi in affitto. Il diritto di obbligazione si ha quando un soggetto è legittimato a chiedere ad un altro soggetto di svolgere una determinata prestazione. È il caso, per esempio, delle banche che hanno diritto ad ottenere la restituzione del credito prestato per un finanziamento.


In base all'articolo 479 del Codice Civile, è trasmissibile anche il diritto di accettare l'eredità.


diritti trasmissibili e non trasmissibili con l'eredità


Quali sono i diritti non trasmissibili?


Abbiamo detto che, in linea generale, i diritti patrimoniali possono essere trasmessi agli eredi. Ci sono, però, delle eccezioni di cui è necessario tenere conto, come ad esempio:


  • Diritto di abitazione;
  • Diritto di uso;
  • Diritto di usufrutto.


La motivazione è abbastanza semplice. Questi diritti hanno una durata limitata nel tempo e, dunque, la loro efficacia si esaurisce nel momento in cui il beneficiario o il titolare di quel diritto viene a mancare. Ci sono anche alcuni rapporti patrimoniali che riguardano la persona e che, in quanto tali, non possono essere trasmessi. Pensiamo, ad esempio, ad un rapporto di lavoro oppure ad un contratto di appalto. Lo stesso dicasi anche per i rapporti che, pur essendo patrimoniali, sono intrasmissibili in quanto legato ad uno status di tipo familiare.


Non è possibile trasmettere, attraverso l'eredità, i diritti non patrimoniali, come ad esempio il diritto all'immagine, il diritto alla vita, il diritto di famiglia etc.  Sono non patrimoniali i diritti che esulano dalla sfera economica e che hanno per oggetto soprattutto questioni morali. In questo contesto, come viene classificato il diritto d'autore? È necessario distinguere tra diritto patrimoniale e diritto morale d'autore.


Può essere trasmesso agli eredi il diritto patrimoniale d'autore, cioè i vantaggi economici che derivano da un'opera realizzata attraverso l'ingegno. Non può, invece, essere trasmesso per causa di morte il diritto morale d'autore, cioè il diritto che permette di tutelare la paternità e l'integrità dell'opera realizzata con l'ingegno.


Disposizioni testamentarie non patrimoniali


All'interno di un testamento potrebbero essere presenti anche disposizioni non di carattere patrimoniale. L'articolo 254 del Codice Civile ammette, ad esempio, la possibilità per il testatore di riconoscere un figlio tramite testamento. È il caso, ad esempio di figli nati al di fuori del matrimonio e che il testatore potrebbe non aver mai riconosciuto quando era in vita, pur essendo consapevole della paternità. Il riconoscimento del figlio tramite non è revocabile.


Un'altra disposizione testamentaria non patrimoniale ma che può ugualmente trovare spazio in un testamento è la nomina di un tutore o di un protutore oppure la nomina di un amministratore di sostegno. Il genitore ha la facoltà di nominare il tutore o il protutore. Per il giudice tutelare, però, non vige un vincolo assoluto rispetto al soggetto indicato dal genitore. In presenza di gravi motivazioni, il giudice potrebbe infatti muoversi su binari differenti. 


Il testatore ha anche un'altra possibilità, cioè quella di indicare i soggetti che egli non vuole agiscano da tutore, protutore o da amministratore di sostegno. Per il giudice, tale decisione è vincolante, nel senso che non sarà possibile nominare come tutori, protutori o amministratori di sostegno soggetti che sono stati esclusi dal testatore stesso dal novero dei papabili.


Quando viene effettuata una donazione oppure viene disposto un testamento in favore di un minore è possibile nominare un curatore. Lo stabilisce l'articolo 356 del Codice Civile. Il compito del curatore è quello di amministrare i beni donati o lasciati in eredità dal testatore. Ciò vale anche nel caso in cui il minore sia sottoposto alla potestà genitoriale. Il curatore ha la possibilità di compiere gli atti di straordinaria amministrazione senza necessitare di preventiva autorizzazione da parte del giudice.


Un'altra disposizione testamentaria non patrimoniale è quella che riguarda la nomina di un esecutore testamentario. La funzione dell'esecutore testamentario è semplicemente quella di garantire l'esecuzione delle disposizioni contenute nel testamento. Il testatore può nominare l'esecutore testamentario e anche un suo sostituto. L'esecutore ha bisogno dell'autorizzazione del giudice per compiere atti di straordinaria amministrazione. Può essere nominato esecutore testamentario qualsiasi soggetto in grado d'intendere e di volere, eventualmente anche un professionista come il notaio.


In materia di disposizioni testamentarie non patrimoniali, è necessario un riferimento anche alle clausole arbitrali. Di fatto, il testatore ha la possibilità, per via indiretta, di indurre gli interessati a ricorrere ad un collegio arbitrale in presenza di controversie che dovessero sorgere per l'attuazione o l'interpretazione delle disposizioni contenute nel testamento. Il testatore può indicare nel testamento il numero di arbitri ma non può scegliere i soggetti che assolveranno a questa funzione. Saranno le parti interessate ad occuparsene.


Le disposizioni testamentarie non patrimoniali atipiche


Infine, ci sono anche disposizioni testamentarie non patrimoniali che, per le loro caratteristiche sui generis, vengono giuridicamente definite atipiche. Ci riferiamo, in particolare, alle donazioni di organi, al diritto al sepolcro e alla cremazione. Di fatto, il testatore ha la possibilità, attraverso il testamento, di dare disposizioni rispetto all'utilizzo dei propri organi dopo la morte. Tali disposizioni, affinché siano ritenute valide, dovranno essere allineate alle normative vigenti in materia.


Se il testatore desidera essere cremato dopo la sua morte, può utilizzare il testamento per far sì che tale disposizione venga rispettata. Il testatore può dare indicazioni anche su come andranno disperse le ceneri e sulla persona che dovrà occuparsene. Allo stesso modo, è possibile fare riferimento nel testamento allo ius sepulchri e dare, dunque, disposizioni su come dovrà avvenire la propria sepoltura post mortem.

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