Il testamento è un atto attraverso il quale un soggetto può dare disposizioni rispetto a come andrà utilizzato il suo patrimonio dopo la sua morte. Uno degli strumenti che si può utilizzare per attribuire diritti sui propri beni è il legato. A tal proposito, abbiamo avuto modo di dedicare alcuni articoli di approfondimento su questo argomento, parlando in particolare di legato in sostituzione di legittima e legato in conto di legittima.
Come si può facilmente intuire e immaginare, tramite il testamento è possibile dare disposizioni relative ai beni di cui si detiene la proprietà. Non a caso, l'articolo 651 del codice civile stabilisce che il testatore possa disporre esclusivamente dei propri beni. Qualora vengano date disposizioni testamentarie su beni altrui il legato è considerato nullo. Sempre questo articolo, però, prevede un'eccezione che rende ammissibile la disposizione, tramite il testamento, di beni appartenenti ad un altro soggetto.
Dunque, come si agisce nel caso in cui, all'apertura della successione, il bene legato non appartenga al testatore bensì ad un terzo? Il legato è considerato valido qualora nella disposizione siano presenti due dichiarazioni:
La dichiarazione di scienza può essere contenuta anche in uno scritto posteriore alla scheda testamentaria. Il testatore, in questo caso, riconosce che il bene che aveva legato al precedente testamento sia di un altro soggetto. Facciamo un esempio. Antonio potrebbe legare un immobile a Marco, pur sapendo che il proprietario dello stesso sia Vincenzo. Dunque, oltre all'attribuzione del bene emerge anche la dichiarazione di scienza cioè la consapevolezza che il bene legato appartenga ad un terzo.
Affinché si possa applicare la disposizione prevista dall'articolo 651 del Codice Civile, non è necessario che il testatore conosca con esattezza il nome del proprietario del bene oggetto del legato. È sufficiente che il bene non faccia parte del patrimonio del testatore. Questo significa che il legato di cosa altrui non può essere reputato nulla qualora, all'interno del testamento, il nome del testatore viene indicato in maniera errata.
È importante anche un altro chiarimento. L'oggetto del legato non deve essere necessariamente un diritto di proprietà ma può coincidere anche con un diritto reale minore su cosa altrui (usufrutto, ad esempio) oppure con la liberazione da un debito che pende in capo al legatario. A tal proposito, vale la pena specificare che se è l'onerato a vantare un credito nei confronti del legatario, quest'ultimo è legittimato a chiederne la remissione. Qualora, invece, il debito del legatario sia nei confronti di un terzo, l'onerato dovrà fare quanto in suo potere per far sì che il debito possa essere estinto.
All'apertura della successione, in caso di legato di bene altrui, non si producono effetti immediati reali a vantaggio del beneficiario. Si parla, infatti, di effetti reali differiti. Ciò in quanto il beneficiario del legato acquista quello che viene definito un diritto di credito. Tale diritto si concretizza nel caso in cui l'onerato (solitamente l'erede) ritrasferisca quel bene al legatario. Potrebbe, infatti, essere accaduto che il bene che il testatore ha legato al legatario sia di proprietà dell'onerato. In questo caso, l'onerato è obbligato a trasferire il diritto al beneficiario.
Non è, però, da escludere un'altra fattispecie e cioè che il bene legato sia di proprietà di un terzo e non dell'onerato. In questo caso, il legatario acquista sempre un diritto di credito che si concretizza qualora l'onerato acquisti il bene dal terzo e lo trasferisca proprio al legatario. In questa ultima ipotesi, cioè in caso di bene di proprietà del terzo, è presente un'obbligazione facoltativa. Il terzo, infatti, non può essere obbligato a trasferire tale diritto all'onerato. In tale circostanza, l'onerato potrebbe liberarsi da tale obbligazione, cioè dal debito nei confronti del legatario, pagando un adeguato prezzo in favore dello stesso. Quando, invece, il bene è dell'onerato, quest'ultimo non può esimersi dall'adempiere all'obbligazione.
Cosa può fare il legatario qualora l'onerato si rifiuti di adempiere? In base a quanto stabilito dall'articolo 2932 del Codice Civile, se chi è obbligato a concludere un contratto non lo fa, l'altra parte può richiedere ed ottenere una sentenza da parte del Giudice che vada a sostituire il consenso dell'onerato che si è rifiutato di adempiere.
Si parla di vendita di cosa altrui all'articolo 1478 del Codice Civile il quale stabilisce che, nel momento in cui il venditore acquista il diritto dal terzo, l'acquirente diventa automaticamente proprietario del bene oggetto della vendita. Nel caso di legato di cosa altrui, invece, all'apertura della successione l'onerato deve acquistare il bene dal terzo e poi trasferirlo al legatario. La vendita di cosa altrui, dunque, non può essere annullata né tantomeno considerata nulla. Non si può dire lo stesso, invece, del legato di cosa altrui, il quale potrebbe anche essere considerato nullo.
Il legato di cosa altrui è una fattispecie relativa all'ambito testamentario piuttosto complessa. Affrontarla da soli potrebbe indurre il testatore a commettere degli errori. Rivolgersi ad un notaio potrebbe essere, invece, più opportuno in quanto parliamo di un professionista che dispone di avanzate e comprovate conoscenze su tutto ciò che concerne il diritto familiare. Grazie al supporto del notaio, è possibile ridurre o azzerare il rischio che il legato di cosa altrui possa essere considerato nullo.
Consigliamo, dunque, di richiedere innanzitutto una consulenza notarile. A tal proposito, puoi utilizzare la piattaforma di Prezzinotaio, grazie alla quale potrai inviare una richiesta di preventivo notarile. Riceverai quanto prima una risposta, senza alcun impegno.
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