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Esecutore testamentario: compiti, poteri e nomina

L'esecutore testamentario è una persona di fiducia del testatore, la cui funzione è semplicemente quella di eseguire alla lettera le disposizioni contenute nel testamento. È il nostro ordinamento a prevedere quest'opzione, motivata dalla necessità di accertarsi che il testamento venga eseguito correttamente. Ricordiamo, a tal proposito, che il testamento è un atto attraverso il quale un soggetto può disporre in maniera libera dei propri beni per il periodo successivo alla sua dipartita.


Nella realtà potrebbe, però, accadere che, per ragioni principalmente burocratiche, possa essere rallentato o addirittura bloccato l'iter per l'esecuzione del testamento. Pensiamo, ad esempio, al caso in cui nel testamento sia presente un immobile e sia necessario procedere alla vendita dello stesso. In circostanze del genere, gli eredi potrebbero trovarsi in difficoltà e non sapere come agire, magari per mancanza di tempo o di conoscenze in questo ambito molto delicato.


Proprio in questo contesto entra in gioco l'esecutore testamentario, una figura in realtà ancora poco conosciuta ma che può rivelarsi di grande aiuto sia per il testatore che per gli eredi/legatari. Andiamo, dunque, a vedere quali sono i compiti e i poteri dell'esecutore testamentario, come avviene la nomina, chi può essere nominato e come vengono stabiliti i costi.


esecutore testamentario: compiti, poteri e nomina


Quali sono i compiti e i poteri dell'esecutore testamentario?


Alla morte del testatore, in automatico si procede con l'apertura della successione. L'eventuale testamento dovrà essere pubblicato dal notaio. Sarà proprio in quel momento che all'esecutore testamentario verrà notificato l'incarico. Se quest'ultimo intende accettare l'incarico sarà necessario recarsi presso la Cancelleria del Tribunale competente che è quello del luogo in cui è stata aperta la successione e mettere per iscritto la propria volontà. Solo a quel punto sarà possibile cominciare a svolgere i compiti tipici di un esecutore testamentario.


I poteri che la legge riconosce alla figura dell'esecutore testamentario sono diversi. Innanzitutto, il suo incarico non ha una durata illimitata ma dura un anno. Se le circostanze legate all'eredità lo richiedono, l'incarico potrebbe comunque essere rinnovato. L'esecutore testamentario dovrà fare il possibile per amministrare e gestire l'eredità come farebbe un buon padre di famiglia, cercando di mantenere inalterato il valore dell'eredità che andrà trasmessa agli eredi.


In materia di atti di ordinaria amministrazione, l'esecutore testamentario potrà compierli autonomamente. Se, invece, si parla di atti di straordinaria amministrazione, l'esecutore prima di agire avrà bisogno dell'autorizzazione da parte del Tribunale, in assenza della quale gli atti da esso compiuti potrebbero essere impugnati e considerati nulli. Al termine dell'incarico o su cadenza annuale, qualora lo stesso dovesse protrarsi, l'esecutore dovrà rendicontare le attività svolte al Tribunale. Pertanto, quella dell'esecutore testamentario non è un'attività libera bensì soggetta alla legge. L'obbligo di rendicontazione consente agli eredi e ai legatari di monitorare l'operato dell'esecutore. In caso di dubbi, gli eredi avranno la facoltà di chiedere delucidazioni al Tribunale competente.


L'esecutore testamentario può concludere l'incarico dopo aver completato il proprio lavoro. Nel momento in cui l'eredità viene trasmessa a legatati ed eredi e vengono pagati eventuali creditori del defunto, l'incarico dell'esecutore cessa, di fatto, automaticamente.


La legge prevede che la cessazione dell'incarico possa sopraggiungere chiaramente in caso di morte dell'esecutore o di perdita della capacità giuridica. In tale circostanza, nessuno potrà prendere il suo posto, a meno che il testatore non abbia indicato nel testamento, oltre all'esecutore principale, anche quello sostitutivo.


Infine, la cessazione dell'incarico può avvenire anche in caso di gravi irregolarità compiute nel corso del suo mandato. Qualora il giudice accerti tali irregolarità, la cessazione avverrà d'ufficio, senza alcuna sostituzione, a meno che tale opzione non sia stata già prevista nel testamento.


Chi nomina un esecutore testamentario?


In base a quanto stabilito dall'articolo 700 del Codice Civile, il testatore può nominare all'interno del testamento uno o più esecutori testamentari. Nello specifico, il testatore dovrà indicare il nome e il cognome del soggetto che si intende designare esecutore e il compenso eventualmente da riconoscere allo stesso. A tal proposito, il nostro ordinamento ammette la possibilità che l'esecutore possa svolgere il proprio incarico sia gratuitamente che dietro compenso.


Tra l'altro, è importante essere al corrente della possibilità di nominare anche un altro esecutore testamentario, in contemporanea al primo già nominato o in sostituzione di quest'ultimo. Nel primo caso, la conseguenza sarà la presenza di più esecutori nominati nel testamento e che agiranno in contemporanea. In questo caso, dovrà essere il testatore ad attribuire e a specificare i singoli poteri e incarichi affidati a ogni esecutore. Nel secondo caso, il testatore, pur indicando più esecutori testamentari, dovrà specificare chi sarà il curatore testamentario principale e quello in sostituzione, il quale entrerà in azione qualora il primo non voglia o sia impossibilitato ad accettare l'incarico oppure nel caso in cui venga destituito dal giudice.


Quanto costa un esecutore testamentario?


Nel caso in cui il testatore voglia affidare l'incarico corrispondendo un compenso all'esecutore, è necessario indicare l'importo nel testamento. Una volta accettato l'incarico e il compenso indicato nel testamento, non sarà possibile pretendere ulteriori importi. Chiaramente, è conveniente raggiungere in via preventiva un accordo tra testatore ed esecutore, anche in virtù del fatto che colui che viene designato non è obbligato ad accettare l'incarico.


Chi nominare come esecutore testamentario?


La legge non pone limiti rispetto ai soggetti che possono agire come esecutori testamentari, a patto che gli stessi siano pienamente in grado d'intendere e di volere. Le sole esclusioni riguardano i minori, inabilitati, interdetti e minori emancipati. In linea generale, potrebbe essere designato anche un erede o un legatario. Non si può escludere a priori il ricorso ad una persona dotata di personalità giuridica, come ad esempio un notaio oppure un avvocato esperto in successioni.


Scegliere un professionista può essere vantaggioso, in considerazione del fatto che potrebbero esserci diversi adempimenti da effettuare dopo l'apertura della successione, molti dei quali richiedono il ricorso ad un Tribunale. Ad esempio, l'istanza per vendere un immobile caduto in eredità deve essere presentata al Tribunale così come quella per la chiusura del conto corrente del testatore.


In circostanze del genere, la nomina di un soggetto non dotato di competenze specifiche in materia costringerà l'esecutore a rivolgersi, per l'appunto, ad un esperto in materia.

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