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Come funziona la successione delle quote societarie?

Abbiamo più volte affrontato il tema della successione e dell'eredità con riferimento soprattutto al trasferimento di beni immobili. Un soggetto che viene a mancare potrebbe, però, essere in possesso anche delle quote di una società, come ad esempio una Srl oppure una società di persone. Diventa, dunque, importante comprendere quali sono le soluzioni che è possibile adoperare.


Vi sono, infatti, casi in cui è lo stesso testatore a lasciare un testamento che contiene specifiche disposizioni in materia di suddivisione delle quote societarie. Vi sono, però, anche circostanze in cui non risulta essere presente un testamento ed è necessario applicare le disposizioni in tema di successione legittima.


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Successione quote societarie nelle società di persone


Le società di persone sono aziende che possono essere costituite sotto forma di società in nome collettivo (Snc), società in accomandita semplice (Sas) e società semplice (S.s.). In che modo gli eredi possono subentrare nella società di cui faceva parte il defunto? Innanzitutto, è necessario rivolgersi ad un notaio, il quale sarà chiamato a redigere un vero e proprio atto notarile. All'interno dell'atto possono essere definite le quote di partecipazione da attribuire ai singoli eredi. Quando si tratta di una società di persone, però, al fine di consentire il subentro degli eredi è necessario tenere conto anche del parere degli altri soci.


In generale, comunque, la legge stabilisce che, qualora uno dei soci venga a mancare e in assenza di una differente disposizione all'interno del contratto sociale, gli eredi hanno diritto a ricevere la liquidazione delle quote. I soci, però, potrebbero anche decidere di sciogliere la società oppure proseguire l'attività con gli eredi, a condizione che vi sia il consenso di quest'ultimi.


Di base, dunque, si dovrebbe procedere con la liquidazione della quota agli eredi. Nel concreto, ciò si traduce nel riconoscimento di una somma di denaro pari al valore della quota detenuta dal socio che è venuto a mancare. In presenza di operazioni sociali in corso di svolgimento, gli eredi prendono parte sia agli utili che alle eventuali perdite scaturite dalle operazioni stesse. Gli eredi hanno diritto a ricevere la liquidazione delle quote entro sei mesi, a decorrere dalla data della dipartita del socio.


Cosa accade nel caso in cui gli altri soci scelgano di sciogliere la società? Gli eredi avranno, comunque, il diritto a prendere parte alla suddivisione del patrimonio sociale a seguito della procedura di liquidazione.


Quali sono, invece, gli scenari che si aprono qualora i soci volessero portare avanti la società insieme agli eredi del socio defunto? Abbiamo già chiarito che, affinché questa ipotesi prenda corpo, serve il consenso degli eredi, i quali lo possono manifestare attraverso un atto pubblico appositamente redatto dal notaio. È, infatti, fondamentale che gli eredi vengano messi a conoscenza delle conseguenze relative al loro ingresso in società, soprattutto per quanto concerne la responsabilità illimitata in materia di obbligazioni sociali. Un socio a responsabilità illimitata, infatti, risponde delle obbligazioni sociali con il suo patrimonio e, dunque, con tutti i beni in suo possesso. In tal senso, non è da escludere che, con il consenso degli altri soci, solo alcuni degli eredi possano decidere di subentrare nella società.


È importante, comunque, ribadire che l'accettazione dell'eredità non può comportare in automatico l'ingresso in società da parte degli eredi del defunto.


Ci sono, però, alcune precisazioni da fare sulle cosiddette società in accomandita semplice (S.a.s.). In queste società, infatti, per definizione esiste una differenza tra socio accomandante e socio accomandatario. Quest'ultimo, infatti, a differenza dell'accomandante, risponde in maniera illimitata di eventuali debiti contratti dalla società. Spetta, inoltre, sempre al socio accomandatario farsi carico della gestione e dell'amministrazione della società. L'articolo 2322 del Codice Civile stabilisce che la quota del socio accomandante può essere trasmessa per causa di morte oppure ceduta con effetto verso la società, con il consenso degli altri soci.


Se, invece, dovesse venire a mancare il socio accomandatario, la trasmissibilità delle quote secondo il principio di "mortis causa" non è consentita, in quanto gli eredi non possono automaticamente subentrare al defunto nella gestione e nell'amministrazione di una società. Dunque, per gli eredi del socio accomandatario si aprono le stesse strade che abbiamo poc'anzi descritto per le società di persone e cioè:


  • Liquidazione della quota;
  • Ingresso in società, con il consenso degli altri soci e tramite atto notarile;
  • Scioglimento della società, decretato dagli altri soci.


La deroga che la legge ammette per i soci accomandanti trova ragion d'esistere in virtù delle minori responsabilità che tali soci rivestono all'interno di una società di persone e dell'assenza di funzioni da essi svolte nell'ambito dell'amministrazione dell'azienda. Dunque, la quota del socio accomandante che viene a mancare si trasmette agli eredi anche in assenza di una specifica clausola o riferimento all'interno del contratto sociale.


Successione quote societarie nelle società di capitali


A questo punto è doveroso un approfondimento anche sul destino delle quote societarie detenute dal defunto all'interno di una società di capitali. Quando parliamo di società di capitali ci riferiamo a quelle imprese costituite sotto forma di S.p.A., S.r.l. e S.a.p.a. In queste società il patrimonio aziendale e quello personale dei soci viaggiano su due binari distinti.


La regola generale è che nelle società di persone le quote del socio defunto possono essere liberamente trasmesse, sia per causa di morte sia a seguito di atti tra vivi. Di fatto, in forma automatica agli eredi o ai legatari vengono trasmesse le quote del "de cuius" cioè del soggetto della cui successione si parla, a meno che all'interno dello statuto non siano state inserite differenti disposizioni.


Se da un lato l'ingresso in società avviene in forma automatica, dall'altro c'è da segnalare che questa disposizione, di fatto, finisce per limitare abbastanza i margini d'intervento degli eredi, i quali non potranno richiedere la liquidazione della quota del defunto. Affinché il trasferimento della quota diventi effettivo è, comunque, necessario un atto del notaio. Tale documento va successivamente depositato presso il Registro delle Imprese.

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