Quando si parla di legittimari ci si riferisce a quelle persone alle quali la legge riserva una quota di eredità. Lo stabilisce l'articolo 536 del Codice Civile. Dunque, per legge vi sono soggetti che hanno il diritto ad acquisire lo statuto di eredi di un defunto per una determinata quota. Con il legato in sostituzione di legittima, previsto dall'articolo 551 del Codice Civile, il testatore effettua di fatto una sostituzione della quota di eredità stabilita per legge con una disposizione a titolo particolare, vale a dire con un legato.
Nel momento in cui si decide di fare testamento, il testatore ha la possibilità di destinare il suo patrimonio per intero, per quote oppure attraverso i legati. Per legato s'intende una disposizione testamentaria con la quale chi fa testamento attribuisce uno o più beni oppure uno o più diritti ad un determinato soggetto. Giuridicamente, colui che beneficia di un legato è detto legatario. Si parla, invece, di prelegato quando il legato è anche un erede. È necessario che il legato venga prelevato dal patrimonio prima di effettuare la divisione dell'eredità. È valido anche nel caso in cui l'eredità venga rifiutata.
A meno che non si proceda ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario, l'erede potrebbe essere tenuto a rispondere dei debiti contratti in vita dal defunto anche con il proprio patrimonio, qualora la quota ereditaria si rivelasse insufficiente. Di contro, il legatario non risponde col proprio patrimonio dei debiti connessi all'eredità. I creditori potranno far valere le proprie ragioni nei limiti del valore del bene oggetto del legato.
Lo statuto di legato si acquisisce di diritto mentre, invece, in caso di eredità è richiesta l'accettazione, in forma tacita o espressa. Non c'è alcuna connessione, inoltre, tra l'acquisto del legato e le questioni ereditarie. Se il legato è anche erede, può rinunciare all'eredità e mantenere il legato oppure rinunciare al legato e mantenere l'eredità.
Il legatario che non accetta il legato ha facoltà di rinunciarvi. La rinuncia è un atto irrevocabile che può essere espresso anche in forma tacita. Può essere, però, soggetta ad un'azione revocatoria da parte dei creditori del legatario. Nei caso in cui siano coinvolti degli immobili, è richiesta per la rinuncia la forma scritta. Per giunta, secondo una recente pronuncia da parte della Suprema Corte di Cassazione, la rinuncia al legato immobiliare in sostituzione di legittima non può essere implicita ma richiede un atto formale scritto e la successiva trascrizione. Chi rinuncia al legato può esercitare azione di riduzione e, qualora dalla stessa si esca vittoriosi, si acquisisce lo statuto di erede per la quota di eredità che la legge ad egli riserva. Il diritto alla rinuncia si prescrive entro dieci anni.
Infine, il bene legato e le pertinenze ad esso annesse devono essere prestate al legatario nel medesimo stato in cui si trovano al momento del decesso del testatore.
Non sempre è facile riconoscere un legato in sostituzione di legittima. Si tratta, in realtà, di interpretare la volontà del testatore. La legge, però, richiede che la volontà debba essere inequivocabile. In merito agli effetti del legato in sostituzione di legittima, al momento dell'apertura della successione il legittimario può decidere di conseguire il legato ma perderebbe il diritto al supplemento qualora il valore del legato dovesse rivelarsi inferiore alla quota di eredità che avrebbe ottenuto per legge.
Rinunciando al legato, invece, si acquisisce lo status di legittimario pretermesso, cioè un soggetto che ha diritto ad una quota di eredità, pur non essendo tale fattispecie considerata all'interno del testamento. In questo modo, si può agire attraverso l'azione di riduzione e chiedere di diventare erede per la quota stabilita dalla legge.
Si tratta, molto semplicemente, di una scelta di convenienza. Il legittimario potrebbe decidere di conseguire il bene oggetto del legato qualora il suo valore sia superiore al valore della quota di eredità che gli spetta per legge. E se questo valore fosse inferiore? Il legittimario scegliere di conseguirlo ugualmente per evitare di prendere parte alla comunione ereditaria e a tutto ciò che essa comporta anche da un punto di vista burocratico.
Il testatore ha facoltà di porre in essere qualsiasi legato, come:
Abbiamo già detto che il beneficiario di un legato sostitutivo non diventa erede. Non abbiamo, però, specificato che il legatario conserva la qualità di legittimario. Ciò vuol dire che il soggetto dovrà, comunque, essere considerato ai fini del calcolo della quota di legittima.
A tal proposito, ci si è più volte chiesti chi siano i soggetti a beneficiare di un eventuale valore del legato inferiore rispetto alla quota di legittima e cioè gli altri legittimari oppure il legatario. In tal senso, non c'è unanimità di pensiero. Una tesi, infatti, sostiene che tale gap rappresenti un vantaggio esclusivamente per gli altri legittimari, in quanto essi sono eredi all'interno di una quota di legittima complessiva, dalla quale andrà detratto del legato in sostituzione di legittima.
Ci si è, inoltre, chiesti in che modo il legato in sostituzione di legittima possa essere coerente con la disposizione prevista dall'articolo 549 del Codice Civile, la quale vieta al testatore di applicare pesi o condizioni sulla quota che spetta ai legittimari. Anche su questo punto sono emersi punti di vista differenti.
Cosa accade, invece, se il testatore abbia scelto di avvantaggiare un legittimo erede attraverso un legato in sostituzione di legittima ma poi non abbia fatto testamento? La domanda che ci si pone è, nello specifico, se in presenza di una successione legittima e non testamentaria il legatario abbia diritto a prenderne parte o meno. C'è chi ritiene di no, in quanto il legato avrebbe proprio la funziona di diseredare un legittimo erede, e chi invece sostiene che dalla presenza di un legato non possa scaturire implicitamente la certezza di una volontà da parte del defunto di diseredare l'erede.
Trattandosi di una questione particolarmente complessa, consigliamo in caso di dubbi di rivolgersi sempre ad un notaio e chiedere una consulenza notarile. Il notaio, infatti, essendo esperto in diritto familiare, dispone sicuramente delle competenze per fornire consigli su come agire nel modo corretto e anche sulle implicazioni rispetto alla scelta di accettare un legato in sostituzione di legittima.
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