La rinuncia all'opposizione della donazione consiste nella possibilità da parte degli eredi del donante di rinunciare ad opporsi a una donazione cioè di non annullare il periodo prescrizionale dei 20 anni dalla data di trascrizione della donazione. Essi, quindi, accettano che, una volta trascorsi i 20 anni dalla donazione, l'eventuale acquirente del bene donato possa finalmente dormire sonni tranquilli e godersi l'immobile acquistato dalle mani del donatario.
E se il donatario non ha venduto l'immobile? In questo caso, dal momento dell'apertura della successione e per i successivi dieci anni, egli potrà comunque essere destinatario dell'azione di riduzione. Il termine prescrizionale dei 20 anni serve solo a salvare l'acquirente del bene donato, cioè colui che ha comprato l'immobile dal donatario.
La donazione viene spesso interpretata come una sorta di anticipo della successione. Per donazione notarile s'intende un atto di generosità attraverso il quale il donante regala un bene al donatario, il quale accetta di riceverlo. Le donazioni vengono spesso effettuate in contesti familiari e, per tale ragione, spesso finiscono per causare delle problematiche, soprattutto in seguito alla morte del donante e all'apertura della successione.
Qualora venga accertato che la donazione leda i diritti dei legittimari (la cosiddetta quota di legittima) è possibile mettere in atto un'azione di riduzione, poi seguita dall'azione di restituzione. Ciò vuol dire che, anche se il bene oggetto di donazione (come ad esempio un immobile) sia stato venduto a terzi, quest'ultimo potrebbe essere costretto a restituirlo, pur avendolo pagato regolarmente e nonostante l'operazione sia stata avallata da un notaio tramite rogito notarile.
Per evitare che chi acquista un immobile donato possa trovarsi per un tempo indefinito o addirittura illimitato a fronteggiare il rischio di restituzione dell'immobile la legge ha stabilito dei limiti entro i quali chi ritiene di essere stato danneggiato da una donazione può agire. In particolare, l'articolo 563 del Codice Civile è stato modificato con l'inserimento del termine dei 20 anni dalla donazione. Ciò vuol dire che può essere effettuata azione di riduzione solo se non sono ancora trascorsi 20 anni dalla data di trascrizione dell'atto di donazione. Il termine dei 20 anni vale anche nel caso in cui il donante risulti ancora in vita.
L'opposizione alla donazione consente di sospendere il termine dei 20 anni poc'anzi citato o meglio di opporsi alla decorrenza del termine prescrizionale dei 20 anni a favore del terzo acquirente. Se si rinuncia all'opposizione della donazione automaticamente si rinuncia alla sospensione del termine dei 20 anni.
Proprio in virtù dei rischi associati all'acquisto di un immobile donato, la rinuncia all'opposizione della donazione potrebbe essere interpretata come una mossa a favore dell'acquirente dell'edificio. Del resto, la compravendita di un immobile donato potrebbe essere tutt'altro che facile. Anche la richiesta di un finanziamento, come il mutuo ipotecario, potrebbe essere rigettata dalle banche, soprattutto se il donante non è più in vita. Sappiamo bene, infatti, che gli istituti di credito erogano mutui immobiliari solo nel caso in cui vi sia la possibilità di iscrivere un'ipoteca di primo grado sull'immobile. Le possibili azioni di riduzione e restituzione dell'immobile donato da parte degli eredi potrebbero mettere a serio rischio la garanzia ipotecaria.
Se, però, gli eredi si assumono l'impegno di rinunciare ad opporsi alla donazione allora l'operazione di acquisto può essere effettuata in modo più sicuro. A tal proposito, conviene sempre richiedere una consulenza notarile. Il notaio è il professionista migliore per rispondere a qualsiasi domanda e risolvere dubbi in tema di opposizione della donazione. Ciò in quanto il notaio deve essere obbligatoriamente interpellato in caso di donazione di un immobile. Non solo. Molto spesso, le famiglie affidano ai notai anche la gestione delle pratiche successorie.
Comprendiamo bene che possano generarsi dubbi e incertezze su un tema molto importante. Non è un caso che, spesso, anche la Corte di Cassazione abbia dovuto esprimersi su casi molto particolari e spinosi. Vale, però, la pena chiarire un concetto: rinunciare all'opposizione della donazione non significa assolutamente rinunciare all'eredità. Alla morte del donante, infatti, gli eredi potrebbero comunque aprire un contenzioso qualora ritengano sia stata intaccata, attraverso una donazione, la loro quota di legittima. In questo caso il termine è sempre quello dei dieci anni dalla data di apertura della successione.
Conviene precisare anche un altro punto. La rinuncia all'opposizione alla donazione rappresenta una scelta personale in capo ai singoli eredi del donante. Questo significa che, ad esempio, alcuni eredi potrebbero rinunciare ad opporsi alla donazione mentre altri no.
Ci sono alcuni strumenti attraverso i quali chi acquista un immobile donato può far fronte ai rischi associati ad eventuali azioni di opposizione da parte degli eredi del donante. Uno di questi, ad esempio, è la stipula di una fideiussione bancaria da parte del venditore. In sostanza, qualora i legittimari dovessero agire per ottenere la restituzione dell'immobile, l'acquirente avrebbe la possibilità di ottenere una sorta di risarcimento.
C'è, però, da dire che si tratta di una strada non facilmente praticabile e che rischia di essere particolarmente onerosa per il donante. Del resto, non bisogna dimenticare che con la donazione il donante cede un proprio bene di valore a titolo gratuito. L'ipotesi di ulteriori costi a carico del donante per proteggere il bene donato potrebbe rendere l'intera operazione molto meno conveniente.
Altro strumento simile alla fideiussione bancaria è la polizza assicurativa. Rispetto alla fideiussione bancaria, dove è la banca stessa a garantire l'adempimento dell'obbligo di risarcimento, con la polizza assicurativa i rischi sono in capo alla società assicurativa. Questa soluzione potrebbe essere più conveniente e vantaggiosa, nella misura in cui vige solo l'obbligo del pagamento del premio assicurativo, il quale deve tenere conto dei rischi che la compagnia si assume, calcolati prendendo in considerazione le aspettative di vita del donante oppure il tempo trascorso dalla data di trascrizione della donazione.
Infine, è possibile valutare l'opzione del mutuo dissenso, attraverso la quale il donante, di comune accordo col donatario, potrebbe annullare tramite un ulteriore e nuovo atto la donazione, così da poter disporre nuovamente del bene che verrà, poi, venduto dal donante stesso al soggetto terzo interessato.
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