Si può revocare una donazione? Sì ma solo in determinate circostanze. Del resto, bisogna partire dalla considerazione che la donazione è un atto attraverso il quale il donante cede un bene, a titolo gratuito, ad un'altra persona, giuridicamente definita donatario. Poiché le donazioni dirette sono valide solo se effettuate alla presenza non soltanto di un notaio ma anche di due testimoni non coinvolti nell'operazione, la successiva trascrizione sancisce in via definitiva il passaggio del bene dal donante al donatario. Eppure, ci sono alcune situazioni nelle quali è la legge stessa a rendere legittima la richiesta di annullamento della donazione.
Uno dei motivi per i quali si può procedere a presentare domanda di revoca di una donazione immobiliare è l'ingratitudine del donatario, espressamente menzionata nell'articolo 801 del codice civile. In sostanza, la ratio di questa norma è di tutelare il donante e il suo atto di generosità da comportamenti che vanno in una direzione completamente opposta rispetto alla gratitudine e alla riconoscenza che dovrebbe naturalmente avere chi ha ricevuto in regalo un bene, come ad esempio un immobile.
Nello specifico, l'ingratitudine del donatario si concretizza quando questi:
Come si può intuire abbastanza facilmente, nella prassi non sempre è semplice individuare tutte le casistiche che rendono legittima la richiesta di revoca della donazione. Su questo argomento, non a caso, si è pronunciata molte volte la Cassazione. Poiché ogni caso potrebbe presentare caratteristiche uniche e distintive, spetta sempre e comunque al giudice stabilire se vi siano i presupposti per l'annullamento della donazione.
Potrebbe, però, essere molto utile richiedere una consulenza notarile. Come anticipato poc'anzi, i notai sono molto competenti in tema di donazioni poiché sono proprio loro ad occuparsi della stipula e della successiva trascrizione di un atto di donazione. Dunque, se hai effettuato una donazione e vorresti revocarla potresti rivolgerti ad un notaio, il quale analizzerà nel dettaglio il tuo caso e cercherà di comprendere se sussistano le condizioni per richiedere l'annullamento.
Si può richiedere la revoca della donazione anche per sopravvivenza ai figli. È quanto stabilito dall'articolo 803 del Codice Civile. Si parla, nello specifico, di revocazione per sopravvenienza di figli. In particolare, la legge stabilisce che se il donante, dopo aver donato l'immobile, viene a conoscere dell'esistenza di un figlio o concepisce un figlio, la donazione può essere annullata. Ciò vale anche nel caso in cui il figlio, alla data della donazione, fosse già stato concepito.
In base anche ai recenti orientamenti della Corte Costituzionale, sembra che la ratio di questa norma non sia legata a questioni di eredità, nel senso che l'articolo 803 del codice civile non nasce con la finalità di riconoscere, quantomeno nell'immediato, un diritto ai figli del donante. In realtà, la possibilità di richiedere la revoca della donazione è considerata dal punto di vista di un soggetto che diventa genitore o scopre di avere un figlio dopo la donazione e che, per tale ragione, potrebbe avere l'esigenza di ritornare sui propri passi.
Sì, questo è il caso sicuramente più semplice da gestire poiché presuppone che il donante e il donatario abbiano raggiunto un accordo e, dunque, entrambi siano disposti ad accettare la revoca della donazione. Del resto, non dobbiamo dimenticare che, in sede di atto di donazione, il donatario è tenuto a dichiarare espressamente di voler accettare il bene che gli è stato regalato dal donante. Questo elemento è ciò che differenzia le donazioni dai contratti a favore di terzo.
Allo stesso modo, donatario e donante potrebbero entrambi convenire sull'annullamento della donazione. È importante, però, capire in che modo è necessario procedere per far sì che venga ratificata la revoca della donazione. Ebbene, la legge stabilisce che sia necessario un atto notarile anche per l'annullamento delle donazioni, secondo modalità sostanzialmente identiche all'atto di donazione. Questo implica che dinanzi al notaio, ai fini della revoca, dovranno essere presenti non soltanto donante e donatario ma anche due testimoni. Sotto un profilo prettamente giuridico, la formula alla quale si ricorre per annullare una donazione, qualora sia questa la volontà del donante e del donatario, è il mutuo dissenso.
Sebbene possa sembrare scontato, l'atto di donazione può essere annullato consensualmente solo se il bene donato è ancora nella disponibilità del donatario. Qualora quest'ultimo abbia provveduto a vendere l'immobile a terzi, non sarà possibile procedere alla revoca della donazione.
Per annullare un atto di donazione, per espressa volontà sia del donante che del donatario, è necessario conoscere l'ammontare dei costi notarili. Poiché nella maggior parte dei casi la revoca della donazione è legata ad un immobile, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che, in caso di revoca della donazione, bisognerà provvedere al pagamento dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale, ognuna delle quali ha un costo di 200 euro.
Solitamente, è colui che richiede l'annullamento della donazione (presumibilmente il donante) a farsi carico delle spese notarili, tenendo conto anche del fatto che, in genere, in fase di stipula dell'atto di donazione, tali costi vengono addebitati a chi riceve gratuitamente il bene, ossia il donatario. Ci sono, poi, le spese legate agli onorari del notaio, il quale avrà il compito di redigere l'atto di mutuo dissenso che sancisce l'annullamento della donazione.
Le tempistiche entro le quali può essere annullata una donazione variano a seconda della motivazione della revoca. In caso di ingratitudine, il donante ha un anno di tempo, calcolato a partire dal momento in cui ha ricevuto l'offesa o è venuto a conoscenza dei comportamenti scorretti da parte del donatario, tali da rendere legittima la richiesta di annullamento.
In caso di sopravvivenza ai figli, il donante ha invece cinque anni di tempo, calcolati tenendo conto della data di nascita dell'ultimo figlio o della data in cui è stata scoperta l'esistenza del figlio.
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