L'opposizione alla donazione è un atto stragiudiziale, vale a dire un qualcosa che si svolge non all'interno di un'aula di tribunale e che, pertanto, non comporta una sentenza da parte del giudice. L'impugnazione della donazione è, al contrario, un atto giudiziale. È necessario che il donatario venga messo al corrente della volontà del coniuge e/o dei parenti di opporsi alla donazione. Non solo. L'atto di opposizione va trascritto all'interno dei Registri Immobiliari ed è, pertanto, consigliabile rivolgersi ad un notaio.
Possono opporsi ad una donazione solamente i coniugi nonché i parenti in linea retta del donante. Non solo, la richiesta di opposizione ad una donazione può essere presentata anche da soggetti che vantano un credito nei confronti del donante. C'è, però, una fondamentale condizione da rispettare: la donazione deve aver leso le garanzie patrimoniali dei creditori. Non ci si può opporre ad una donazione se, ad esempio, il patrimonio residuo del donante, a seguito dell'atto, risulta di per sé sufficiente a garantire la copertura dei debiti da egli contratti.
Ci si oppone ad una donazione principalmente nel caso in cui venga lesa la cosiddetta quota di legittima, cioè la parte d'eredità cui un soggetto ha diritto per legge. Infatti, sebbene il nostro ordinamento ammetta la possibilità per qualsiasi persona di effettuare una donazione, cioè di regalare un bene ad un altro soggetto (anche ad uno dei propri figli), allo stesso modo è importante che tutto ciò non contrasti con la quota d'eredità che spetta anche agli altri eredi. Per dirla in termini più semplici, un genitore non può trasferire l'intero patrimonio ad un solo erede, escludendo del tutto gli altri figli.
Se è vero che la legge riconosce la possibilità agli eredi di opporsi ad una donazione, è fondamentale sapere che non si ha a disposizione un tempo infinito per farlo. La legge 80 del 2005, contenente la riforma degli articoli 561 e 563 del Codice Civile, ha stabilito che ci si può opporre ad una donazione entro 20 anni dalla data di trascrizione dell'atto.
Si tratta di una decisione molto importante, che finisce per avere ricadute tutt'altro che trascurabili anche sulla vendita degli immobili donati. Può, infatti, capitare che il donatario decida di vendere l'immobile ad un soggetto terzo. Quest'ultimo, però, rischia di vedersi privato di un bene che ha regolarmente pagato, qualora gli eredi del donante provvedano ad opporsi alla donazione. L'assenza di una scadenza temporale finiva per esporre il soggetto terzo che acquista un bene donato oppure il donatario stesso al rischio di sottrazione del bene vita natural durante. Invece, la nuova normativa ha cambiato le carte in tavola, consentendo sì agli eredi di opporsi alla donazione ma di farlo entro e non oltre i 20 anni dall'atto.
È fondamentale sapere che potrebbe non bastare opporsi una sola volta alla donazione. L'opposizione serve per la sospensione dei termini, risultato che si ottiene attraverso la trascrizione dell'opposizione stessa e l'invio della notifica. Per fare in modo che l'effetto della sospensione possa essere prolungato, è necessario opporsi nuovamente alla donazione in prossimità della scadenza del termine dei 20 anni attraverso il cosiddetto atto di rinnovazione.
Il termine dei 20 anni non si applica qualora a richiedere l'azione revocatoria non siano i figli o il coniuge del donante bensì i creditori. In quest'ultimo caso, il termine è di cinque anni dalla data di trascrizione dell'atto di donazione.
Abbiamo già avuto modo di anticipare che l'opposizione alla donazione è un atto stragiudiziale, dunque non sottoposto alla sentenza e alle decisioni di un giudice. Per effettuare un atto di opposizione ad una donazione converrebbe comunque rivolgersi ad un notaio, il professionista più esperto in questo campo. Basti considerare che gli atti di donazione che riguardano gli immobili devono necessariamente essere stipulati dal donante e dal donatario dinanzi ad un notaio, alla presenza di due testimoni non interessati all'atto stesso.
Dunque, il notaio è un pubblico ufficiale dotato di grandi competenze in materia di diritto familiare e, nello specifico, di donazioni. Inoltre, la presenza del notaio garantisce che l'atto venga non soltanto trascritto ma anche notificato nel modo corretto al donatario.
Tra l'altro, è altamente consigliato rivolgersi ad un notaio anche prima di effettuare un atto di donazione. Il notaio è, infatti, il professionista migliore per offrire, attraverso la consulenza notarile, suggerimenti sulla convenienza o meno della donazione rispetto ad altre operazioni, come ad esempio il contratto a favore di terzo.
La legge ammette anche l'opportunità per gli eredi del donante di rinunciare ad opporsi alla donazione. Si tratta di un vero e proprio impegno che rende non più necessario il decorso dei venti anni dalla data di registrazione dell'atto di donazione. In sostanza, con la rinuncia al bene oggetto della donazione viene consentita la libera circolazione. In questo caso, chi ha acquistato un immobile oggetto di donazione, dopo aver ottenuto la rinuncia all'opposizione da parte dei legittimari, ha la certezza di poter disporre del bene nel modo in cui ritiene più opportuno. Questo è uno degli strumenti di tutela che è possibile utilizzare quando si acquista un immobile proveniente da una donazione.
In un apposito articolo abbiamo approfondito le modalità attraverso le quali è possibile richiedere la revoca della donazione. Molti potrebbero erroneamente pensare che revoca e opposizione siano la stessa cosa. In realtà, non è così in quanto la revoca è, in primis, un'azione di carattere giudiziale. Ciò vuol dire che serve una decisione del giudice affinché la donazione possa essere revocata. Non solo. La revoca di una donazione potrebbe essere richiesta non soltanto dagli eredi ma anche dal donante stesso, ad esempio in caso di ingratitudine da parte del donatario nei suoi confronti.
L'opposizione alla donazione è, invece, un atto stragiudiziale, solitamente compiuto allo scopo di far sì che il bene donato venga restituito o, comunque, che ne venga reintegrato il valore.
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