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Le donazioni vanno inserite in successione?

La risposta è sì, le donazioni vanno inserite in successione, eccetto alcuni casi particolari. La donazione è un atto di generosità fatto in vita dal donante nei confronti di un soggetto noto come donatario. A seguito di una donazione, colui che dona si impoverisce mentre colui che riceve il dono ne trae un arricchimento. Qualsiasi bene può essere oggetto di donazione, sia beni di alto valore che di modico valore. Quando la donazione riguarda beni di considerevole valore, è necessario recarsi dal notaio e stipulare un atto notarile di donazione.


Potrebbero, però, sorgere problemi dopo la morte del donante soprattutto se a beneficiare della donazione sia stato uno degli eredi. Poniamo il caso che un genitore abbia tre figli e che doni ad uno dei tre un immobile. Potrebbero nascere dei dissidi tra gli eredi dopo la morte del donante e la conseguente apertura della successione, in quanto quella donazione potrebbe andare a creare degli squilibri nella suddivisione dell'eredità. La domanda principale che ci si pone in questi casi è, quindi, la seguente: il figlio che ha ricevuto la donazione ha diritto alla stessa parte di eredità degli altri fratelli oppure ottiene di meno proprio perché ha già ricevuto la donazione?


Bisogna partire da una considerazione importante, legata alla tipologia di successione. Se il testatore fa testamento si aprirà la successione testamentaria. In alternativa, si aprirà la successione legittima e, dunque, l'eredità verrà suddivisa in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente. I parenti più vicini al defunto (coniuge, figli e, in assenza di quest'ultimi, i genitori del defunto) hanno sempre diritto ad una quota del patrimonio, detta legittima. Ciò indipendentemente dalla tipologia di successione. In presenza di questi familiari, il testatore non può disporre liberamente di tutto il proprio patrimonio. Infatti, una quota dell'eredità va lasciata agli eredi legittimi mentre la parte restante del patrimonio, detta quota disponibile, può essere liberamente utilizzata dal testatore.


Andiamo a vedere, dunque, qual è la relazione tra le donazioni e l'eredità considerando il diritto alla legittima cui abbiamo poc'anzi accennato.


le donazioni vanno inserite in successione


Che cos'è la collazione?


Il diritto alla legittima non può essere violato dalle donazioni fatte in vita dal defunto. Per evitare disparità di trattamento tra gli eredi, le donazioni fatte in vita dal defunto vanno inserite nella successione. Gli eredi legittimari, alla morte del de cuius, sono tenuti a conferire nella massa ereditaria i beni ricevuti in donazione dal defunto. L'atto giuridico di conferimento dei beni ricevuti in donazione è la collazione.


Gli eredi legittimari sono, dunque, tenuti a rimettere in successione i beni avuti in donazione, i quali vanno riconfluiti nella massa ereditaria e divisi tra i coeredi in base alle rispettive quote. Se il defunto, a seguito della donazione, ha leso la quota di legittima degli altri eredi (i quali hanno, dunque, ricevuto meno di quello che avrebbero dovuto ricevere per legge) colui che ha beneficiato della donazione riceverà una quota di eredità ridotta oppure dovrà restituire la parte in eccesso, così da riequilibrare la propria quota rispetto a quella degli altri coeredi.


Beni inclusi ed esclusi dalla collazione


Sono inclusi nella collazione sia le donazioni dirette che indirette nonché le spese che il defunto ha sostenuto a vantaggio dei suoi discendenti per l'avvio di un'attività professionale, spese di matrimonio o assicurazioni sulla vita i cui beneficiari risultano essere proprio i discendenti. Sono, al contrario, escluse dalla collazione le spese per mantenimento, istruzione o cure mediche, abbigliamento.


Cosa s'intende per dispensa da collazione?


Se nell'atto notarile viene specificato che la donazione è stata fatta con dispensa dalla collazione, il donatario alla morte del donante non è tenuto a conferire la donazione nell'eredità.


Poiché la donazione resta fuori dalla collazione, gli altri eredi riceveranno una quota di eredità calcolata sulla parte residua del patrimonio, che potrebbe essere inferiore a quanto inizialmente previsto.


La dispensa da collazione, però, non elimina il rispetto della quota di legittima. Anche se il bene donato è dispensato dalla collazione, resta comunque soggetto alla verifica della lesione della quota di legittima. Se la donazione ha violato i diritti degli altri eredi legittimari, essi possono impugnare la donazione e chiedere una riduzione per rientrare nella loro quota di legittima.


Se la donazione è stata fatta a un erede legittimario (figli, coniuge, ecc.), la dispensa da collazione evita che il valore della stessa sia imputato alla sua quota di eredità. Se la donazione è stata fatta a un terzo estraneo alla successione, questa non rientra comunque nella collazione ma può essere contestata se viola la quota dei legittimari. Facciamo un esempio pratico.


Immaginiamo che un padre abbia un patrimonio di 600.000 euro e due figli. Anni prima, ha donato al primo figlio 200.000 euro con dispensa da collazione. Ipotizziamo che, al momento della morte del padre, il patrimonio residuo da dividere sia pari a 400.000 euro. Il secondo figlio eredita il 50% di 400.000 euro, cioè 200.000 euro. Il primo figlio, invece, ha già ricevuto 200.000 euro e ottiene un ulteriore 200.000 euro dall’eredità, arrivando in totale a 400.000 euro.


Senza la dispensa da collazione, invece, il primo figlio avrebbe dovuto considerare i 200.000 euro già ricevuti come parte della sua quota e quindi avrebbe ricevuto meno dall'eredità finale. In sostanza, la donazione sarebbe stata considerata come un’anticipazione della sua quota di eredità. Secondo questo principio, ognuno dei figli avrebbe avuto il diritto ad ereditare 300.000 euro. Il secondo figlio eredita, dunque, 300.000 euro dall’eredità disponibile. Il primo figlio, invece, ha già ricevuto 200.000 euro con la donazione ma ha diritto ad ulteriori 100.000 euro dall’eredità residua, per arrivare a un totale di 300.000 euro.


Quando una donazione è superiore alla quota disponibile e lede la quota di legittima degli altri eredi, la dispensa da collazione concessa dal defunto potrebbe non essere valida per l’intero valore donato. In questo caso, gli altri eredi possono agire con l’azione di riduzione, chiedendo che la parte eccedente venga riportata nell’asse ereditario per ripristinare le quote di legittima.


Se un padre lascia due figli e in vita ha donato a uno dei due 300.000 euro mentre l’asse ereditario è di 500.000 euro, la legittima di ciascun figlio sarebbe di 250.000 euro. Se il padre aveva dispensato il figlio dalla collazione, l’altro figlio potrebbe agire con l’azione di riduzione per recuperare 50.000 euro, poiché la donazione ha leso la sua quota di legittima.


Differenza tra collazione in natura e collazione per imputazione


Con la collazione in natura, l’erede che ha ricevuto un bene donato dal defunto lo restituisce materialmente all’asse ereditario. Questo metodo è usato soprattutto per immobili, terreni o beni di valore. L’immobile torna nella comunione ereditaria e verrà diviso tra tutti gli eredi secondo le quote di successione.


Con la collazione per imputazione, invece, l’erede non restituisce fisicamente il bene ricevuto ma ne compensa il valore in denaro nel calcolo della divisione ereditaria. In questo caso, si determina il valore del bene al momento dell’apertura della successione e l’erede che lo ha ricevuto avrà una riduzione proporzionale della sua quota ereditaria.


Un esempio potrà chiarire meglio la questione. Se un erede ha ricevuto in donazione un appartamento del valore di 200.000 euro, con la collazione in natura dovrebbe restituire l’immobile alla comunione ereditaria; con la collazione per imputazione, invece, manterrebbe l’appartamento ma il valore dell'immobile verrebbe detratto dalla sua quota di eredità.

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