La donazione con onere, giuridicamente definita modale, è una particolare tipologia di donazione che prevede l'imposizione di un obbligo da parte del donante nei confronti del donatario. In termini tecnici, in questi casi si parla di donazione gravata da un modus. È importante specificare sin da subito che la donazione è e rimane gratuita, nel senso che l'onere delle donazioni modali non può in alcuna circostanza prevedere il pagamento di un corrispettivo da parte del donatario nei confronti del donante. Ciò in quanto, per definizione, le donazioni sono atti di generosità. La legge ammette, però, la possibilità di inserire una sorta di vincolo rispetto alle modalità di utilizzo del bene ricevuto in donazione.
Ad esempio, un genitore potrebbe donare dei soldi ad un figlio, obbligando quest'ultimo ad utilizzarli per l'acquisto di una casa oppure per gravi problemi di salute. In ambito immobiliare, un esempio potrebbe essere anche la donazione sempre di un genitore di un immobile al figlio, imponendo a quest'ultimo, in caso di vendita della casa, di devolverne parte dei ricavato in beneficenza. Per ovvie ragioni, è fondamentale che l'onere non superi il valore della donazione stessa. In questo modo, il donante si assicura che il bene donato venga utilizzato secondo le sue volontà. Chiaramente, affinché ciò possa avvenire, è necessaria l'accettazione da parte del donatario.
Bisogna partire dal presupposto che è obbligatorio recarsi da un notaio per la stipula di un atto di donazione quando il bene oggetto di donazione è di considerevole valore rispetto alla situazione economica sia del donante che del donatario. Inoltre, presso lo studio notarile incaricato di redigere l'atto dovranno essere presenti non solo donante e donatario ma anche due testimoni non coinvolti nella donazione. In sostanza, il notaio ha il compito di accertarsi che la donazione vada ad arricchire il donatario e ad impoverire il donante.
Anche le donazioni modali devono necessariamente essere stipulate da un notaio, altrimenti sono considerate nulle. All'interno dell'atto di donazione deve essere indicato l'obbligo imposto al donatario. Ci si potrebbe chiedere se il donatario sia tenuto ad accettare necessariamente la donazione modale. La questione è più semplice di quanto si possa pensare: rifiutando la donazione modale si rifiuta automaticamente anche la donazione, nel senso che se il donante intende effettuare una donazione con onere e se il donatario desidera comunque entrare in possesso del bene, non si può fare altro che accettare l'imposizione del vincolo.
L'inadempimento dell'onere pone il donante nella posizione di poter richiedere la risoluzione del contratto di donazione. Una volta accertato il mancato rispetto dell'onere inserito all'interno dell'atto di donazione modale, il donante può avviare un procedimento legale per la revoca della donazione, in maniera tale da entrare nuovamente in possesso del bene originariamente donato. Qualora il donante fosse, in seguito alla donazione, passato a miglior vita, potrebbero essere anche i suoi legittimi eredi a richiedere la revoca della donazione. È quanto stabilisce l'articolo 793 del Codice Civile.
In un atto di donazione modale il notaio svolge un compito importante quanto delicato. Il pubblico ufficiale, infatti, non si limita ad inserire nell'atto i riferimenti al bene oggetto di donazione ma è tenuto ad indicare con precisione le condizioni legate all'onere che il donatario deve rispettare. Da questo punto di vista, è importante che già in fase di consulenza notarile il donante sia in grado di descrivere accuratamente l'onere da inserire nell'atto. Dal canto suo, il notaio cercherà di riportare in forma scritta le volontà del donante.
Non finisce qui. Ricordiamo che è compito del notaio, oltre che del donante, mettere al corrente il donatario rispetto alla presenza dell'onere. Questo significa che chi accetta la donazione modale deve sapere cosa deve fare affinché possa usufruire del bene donato ed eventualmente quanto tempo ha a disposizione ai fini dell'adempimento delle volontà del donante.
Ricordiamo che l'adempimento dell'onere da parte del donatario va effettuato entro i limiti del valore della cosa donata. Alcuni dubbi, in tal senso, potrebbero sorgere sul fatto che il valore di un bene, come ad esempio un immobile, potrebbe variare nel corso del tempo. Anche da questo punto di vista si potrebbe procedere con l'indicazione di precise condizioni all'interno dell'atto di donazione.
Se, ad esempio, un genitore dona ad un figlio un immobile del valore di 100.000 euro, il donante non può pretendere che il donatario doni in beneficenza, in caso di futura vendita dell'immobile, la somma di 200.000 euro. Nell'atto, però, potrebbe essere indicata la percentuale da donare in beneficenza. In questo modo, il donante si assicura che la somma donata in beneficenza dal donatario sia rapportata al ricavato della vendita e, dunque, al valore dell'immobile nel momento in cui lo stesso è stato venduto.
CONTATTI
Fatti richiamare
Inserisci il tuo numero, ti richiameremo entro 4 ore lavorative:
Compila il Form: