Cosa succede dopo 20 anni da una donazione? Questa è una domanda che si pongono molti utenti, soprattutto quando la donazione coinvolge un immobile. La donazione è un vero e proprio atto di generosità attraverso il quale un soggetto, in qualità di donante, trasferisce a titolo gratuito un bene al donatario. Sebbene esistano anche forme indirette di donazione, noi ci concentreremo su quelle dirette. Un atto di donazione diretto ha, infatti, per oggetto un bene di valore considerevole e, pertanto, affinché sia valido deve essere stipulato alla presenza di un notaio e di due testimoni.
Potrebbero, però, sorgere dei problemi nel caso in cui si desideri effettuare la compravendita di un immobile oggetto di donazione. Abbiamo realizzato un articolo ad hoc su come tutelarsi quando si acquista un immobile donato. L'aspetto che suscita maggiori perplessità riguarda il fatto che, molto spesso, le donazioni avvengono in ambito familiare cioè tra persone legate da un vincolo di parentela. Coniugi e figli, infatti, in determinate circostanze, potrebbero decidere di impugnare la donazione.
È possibile impugnare una donazione quando essa finisce per ledere la quota d'eredità che, per legge, spetta al coniuge e/o ai figli o gli ascendenti. La normativa stabilisce che, in presenza di più eredi, non è possibile lasciare l'intero patrimonio ad un solo erede. Ciò si traduce nella possibilità di impugnare una donazione oppure una successione a seguito del decesso del donante. Chiaramente, ha senso impugnare un atto di donazione solo se si ha la certezza che il valore dei beni ricevuti in eredità sia minore rispetto alla quota che si ha diritto a ricevere.
I guai maggiori sorgono quando il donatario ha provveduto a cedere l'immobile ricevuto in donazione ad un soggetto terzo. Vi è, infatti, il rischio che quest'ultimo possa essere costretto a restituire il bene. In ogni caso, è fondamentale che sia il donatario sia il notaio mettano al corrente l'acquirente rispetto ai rischi a cui si va incontro qualora si acquisti un immobile che è stato oggetto di donazione, soprattutto se non sono ancora trascorsi 20 anni dalla donazione o, per essere più precisi, venti anni dalla data di trascrizione dell'atto di donazione.
In termini giuridici, quando si parla di impugnazione di una donazione, si tende solitamente a distinguere tra:
L'azione di riduzione è la possibilità riconosciuta ai legittimi eredi del donante di richiedere la cosiddetta quota di legittima, cioè la quota ad essi spettante per legge. Indipendentemente dal fatto che l'immobile oggetto di donazione sia stato venduto o meno, l'azione di riduzione va effettuata nei confronti del donatario.
L'azione di restituzione, invece, può essere effettuata nei confronti del donatario oppure, qualora quest'ultimo abbia provveduto a vendere l'immobile, nei confronti di chi ne è entrato in possesso. È possibile, però, avviare l'azione di restituzione dell'immobile sempre nel rispetto dei 20 anni dalla data di trascrizione dell'atto di donazione.
Al superamento della soglia dei 20 anni, non ci sarà più alcun pericolo per chi ha acquistato un immobile che il venditore ha ricevuto in donazione. Dunque, sebbene esistano anche altri strumenti per tutelarsi dal rischio di un'azione di restituzione, il modo migliore per non incorrere in problemi in caso di acquisto di un immobile oggetto di donazione è quello di accertarsi che la compravendita avvenga dopo i 20 anni dalla data di trascrizione dell'atto di donazione.
Fino ad ora ci siamo concentrati principalmente sull'azione di restituzione che riguarda le donazioni. Come più volte chiarito, indipendentemente dal fatto che il donante sia ancora in vita o meno, dopo che saranno trascorsi 20 anni dalla data di trascrizione dell'atto di donazione nessuno potrà agire per chiedere la restituzione del bene donato. C'è, però, un'altra fattispecie importante da considerare e che riguarda la successione. Infatti, una donazione può essere contestata anche entro i 10 anni dalla data di apertura della successione del donante.
Dunque, in sostanza, fino a quando il donante è ancora in vita la donazione può essere impugnata entro i 20 anni dalla trascrizione dell'atto di donazione. Se, però, il donante viene a mancare, è possibile impugnare la donazione entro i 10 anni dalla data di apertura della successione. Poniamo che il donante nell'anno 2000 abbia donato un immobile ad uno dei propri figli. Ipotizziamo che il donatario nel 2010 abbia venduto l'immobile e che il donante sia venuto a mancare nel 2019. Poniamo che sempre nel 2019 si provveda all'apertura della successione. In questo caso, gli eredi avrebbero altri dieci anni di tempo per avviare l'azione di restituzione, qualora ve ne siano i requisiti. Dunque, chi ha acquistato l'immobile nel 2010 solo dal 2030 avrebbe la certezza di non dover più restituire l'immobile.
Abbiamo visto come le donazioni possano causare diverse problematiche, soprattutto quando il bene donato coinvolge anche soggetti terzi, del tutto estranei alle dinamiche familiari del donante. Per tale ragione, è fondamentale rivolgersi ad un notaio, il quale avrà il compito, durante la consulenza notarile, di far luce sulle potenziali conseguenze di una donazione. Del resto, non bisogna dimenticare che il notaio andrà necessariamente consultato sia per l'atto di donazione tra donante e donatario, sia nel caso in cui il donatario decida successivamente di vendere l'immobile, con la stipula del rogito o atto notarile di compravendita.
Tra l'altro, soprattutto in tema di acquisto di immobili oggetto di donazione, sia il notaio che il venditore hanno l'obbligo di mettere al corrente l'acquirente rispetto alle azioni di restituzione che potrebbero essere compiute dagli eredi e rispetto alle tempistiche entro le quali ciò potrebbe avvenire. L'omessa informazione potrebbe comportare per il notaio e per il venditore la necessità di risarcire in solido l'acquirente.
Se stai valutando l'acquisto di un immobile donato o se, invece, intendi donare un immobile di tua proprietà ma non sai quale possa essere il modo migliore di gestire la questione ti consigliamo di contattare un notaio. A tal proposito, potresti utilizzare la piattaforma di Prezzinotaio. Dalla home page potrai richiedere in pochi secondi un preventivo notarile, semplicemente specificando l'atto di cui hai bisogno e la città da cui provieni. Verrai messo in contatto in breve tempo con uno o più notai della tua città.
CONTATTI
Fatti richiamare
Inserisci il tuo numero, ti richiameremo entro 4 ore lavorative:
Compila il Form: